(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28
                         del 20 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Competenze della Regione
               e delle Aziende unita' sanitarie locali
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  24  del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, la Regione, anche avvalendosi  delle  Aziende  unita'  sanitarie
locali, svolge:
   a) attivita' di informazione ed assistenza in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro;
   b)  attivita'  di  consulenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi  di  lavoro,  in  particolare  nei  confronti  delle   imprese
artigiane,   delle   piccole   e   medie  imprese,  delle  rispettive
associazioni dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.