(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenze della Regione e delle Aziende unita' sanitarie locali 1. In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende unita' sanitarie locali, svolge: a) attivita' di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; b) attivita' di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.